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Cass. civ., sez. lav., 18 gennaio 2016, n. 705
Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. Di conseguenza, se il lavoratore iscritto nella lista di mobilità ha facoltà di svolgere lavoro a tempo parziale mantenendo la propria iscrizione, non v'è ragione alcuna (né teleologica né letterale) di distinguere fra l'ipotesi in cui abbia instaurato tale rapporto dopo l'iscrizione o prima, come avvenuto nel caso di specie, atteso che la lavoratrice aveva instaurato coevamente e parallelamente due rapporti part time (entrambi per 20 ore settimanali) presso due diversi datori di lavoro, prima di essere licenziata da uno di essi.