Cass. civ., sez. VI lav., ord., 08 gennaio 2016, n. 181
L'art. 78, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, prevede, a decorrere dal 1.1.2002, la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per eventi successivi al 1° luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza alcun riferimento all'aumento dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la conseguente applicabilità della riduzione contributiva anche sulle retribuzioni dei lavoratori che siano dipendenti da datori di lavoro privati e che, in forza di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'INPDAP
Cass. civ., sez. VI lav., ord., 08 gennaio 2016, n. 183
La pensione di inabilità civile prevista dalia L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, costituisce una prestazione di natura assistenziale, non è collegata alla esistenza di un alcun rapporto previdenziale, non presuppone lo svolgimento di una pregressa attività lavorativa, ha come punto di riferimento la capacità lavorativa generica dell'assistito, è strutturata in base ad sistema tabellare di punti di invalidità, per cui, ove tale invalidità non raggiunga la soglia del 100%, la suddetta prestazione non può essere concessa, essendo prevista l'erogazione di un assegno di invalidità civile, non è correlata in alcun modo alla ripresa di alcuna attività lavorativa e quindi al carattere non usurante della stessa; e pertanto, coerentemente alla natura assistenziale del beneficio suddetto, del tutto scollegato dall'effettivo possibile svolgimento di alcuna attività lavorativa, appare evidente l’impossibilità di alcun riferimento alla presenza di una residua capacità lavorativa.