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Cass. civ., sez. lav., 14 gennaio 2016, n. 486
L'art. 1748 cod. civ., nel testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 303 del 1991, ha riconosciuto il diritto dell'agente di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate. E, al riguardo, va considerato che la documentazione in possesso del preponente può rivelarsi indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l'allegazione relativa all'aumento del numero dei clienti e del volume degli affari nel corso degli anni, sicché non è imputabile all'agente la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, laddove derivi dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente, mentre è legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. delle scritture contabili impartito dal giudice di merito al medesimo preponente, ai suddetti fini