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Cass. civ., sez. lav., 07 gennaio 2016, n. 78
In presenza di contratti di lavoro a termine illegittimi, la successiva stipulazione di un contratto legittimo non vale ad estinguere il rapporto di lavoro venutosi a creare a seguito dell'illegittimità dei precedenti contratti a termine, in assenza di elementi che permettano di ritenere che le parti, con consapevolezza della conversione del precedente rapporto, abbiano inteso costituire un nuovo rapporto di lavoro.