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Cass. civ., sez. lav., 05 gennaio 2016, n. 34
La violazione del generale dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro va considerato anche con riguardo alla omissione di misure cosiddette 'innominate' cioè non espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante. E rispetto a tali misure 'innominate' la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati oppure trovino riferimento in fonti analoghe (nella specie, relativa all'infarto che aveva colto un casellante dopo che era stato vittima di una rapina, la società non aveva dimostrato di aver fornito strumenti volti a fornire sicurezza ai casellanti, come, ad esempio, vetri blindati e telecamere a circuito chiuso).