Cassazione Civile - Sentenza n.24794 del 4 dicembre 2015 (PDF - 9 pagine)
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, diversamente l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporterà la nullità dell'iscrizione ipotecaria. A chiarirlo la Suprema Corte con sentenza 4 dicembre 2015, n. 24794.
IL C ASO
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