Cassazione civile Sentenza n. 25005 dell’ 11 Dicembre 2015 .
Ai fini dell’imposta di registro, il criterio dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti comporta che, nell’imposizione di un negozio, deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti: ciò in ossequio al principio costituzionale di capacità contributiva ex art. 53, comma 1, Cost., che impone di considerare la potenza economica effettiva espressa dai soggetti con i loro atti formalmente separati, ma funzionalmente connessi, dal punto di vista tributario, in maniera inscindibile.
IL CASO
IL COMMENTO
1. IMPOSTA DI REGISTRO: LA SOSTANZA DELL’OPERAZIONE PREVALE SULLA FORMA QUALE CRITERIO ORDINARIO DI TASSAZIONE
2. LA SENTENZA ANNOTATA
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA