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Cass. civ., sez. VI lav. ord., 04 gennaio 2016, n. 6
Le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso strumenti di diritto privato.