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Cass. civ., sez. lav., 1 dicembre 2015, n. 24421
L'interpretazione del contratto sancita dall'art. 1362 c.c. dal punto di vista logico impone all'interprete di compiere l'esegesi del testo; di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti; di verificare se l'ipotesi di "comune intenzione" ricostruita in base al testo sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta delle parti. La disposizione, tuttavia, non esclude che nel momento iniziale del procedimento interpretativo, debba essere applicato il metodo letterale, e, cioè, debba essere indagato il significato proprio delle parole, giacché questo momento del procedimento non può essere eliminato, la norma imponendo esclusivamente di negare valore al brocardo "in claris non fit interpetratio”.