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CGCE, sez. VII, ord., 17 novembre 2015, C-137/15
La CGCE ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativo al principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non osta ad una disposizione nazionale (nel caso di specie la Spagna) ai sensi della quale, per calcolare l’importo delle indennità di disoccupazione totale che un lavoratore subordinato deve percepire in seguito alla perdita del suo unico impiego a tempo parziale, si applica all’importo massimo dell’ indennità di disoccupazione stabilito dalla legge un coefficiente riduttore relativo al lavoro a tempo parziale.