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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 33 del 22 dicembre 2015, ha risposto ad un quesito della CNA, in merito al regime contributivo previdenziale ed assistenziale da applicare al contributo di solidarietà contemplato dall’art. 5, comma 5, L. n. 236/1993, per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione salariale. In particolare, l’istante chiedeva a quale forma di contribuzione sia assoggettabile il contributo spettante all’azienda, laddove quest’ultima decida di erogarlo in favore del lavoratore che in tal modo verrebbe a percepire l’intero trattamento di solidarietà pari al 50% del monte retributivo perso (25% spettante all’azienda + 25% spettante al lavoratore) di una obbligazione contributiva che, di regola, grava tanto sul datore di lavoro quanto sul lavoratore.