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L'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso. Questo ha stabilito la Cassazione civile, sezione lavoro nella Sentenza n. 14928 del 16 luglio 2015.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Licenziamento per scarso rendimento: nozione ed onere della prova
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA