"Sottoscrizione accertamenti e delega di firma" Cassazione civile Sentenza n. 25017 dell’ 11 Dicembre 2015 (PDF - 8 pagine)
L'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. A tal fine non è sufficiente l'indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta. Sono perciò illegittime le deleghe impersonali, anche "ratione officii" prive di indicazione nominativa del soggetto delegato. E tale illegittimità si riflette sulla nullità dell'atto impositivo.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Validitià degli atti tributari sottoscritti da funzionali delegati
2. Requisiti della delega : nullità della delega impersonale
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA