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Tribunale Roma sezione lavoro 30 settembre 2015 (PDF - 8 pagine)
A norma dell'art. 2103, comma 1, c.c., nel testo sostituito dal d.lg. 15 giugno 2015 n. 81, è legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non essendo necessario che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza acquisita dal dipendente nello svolgimento delle precedenti mansioni
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 2103 c.c.: equivalenza ed inquadramento
2. Jus variandi orizzontale e precedenti orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA