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Cass. civ., sez. lav., 7 dicembre 2015, n. 24804
L’art. 2112 c.c., nel testo modificato dall'art. 47 della L. 428/1990, che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/CE (successivamente modificato dall'art. 1, d.lgs.2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione del canone dell'interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale alla norma di diritto comunitario ed in considerazione dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con le sentenze 20 novembre 2003, C- 340-01, 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000, C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98, deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., con conseguente diritto dei dipendenti dell'impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subentrante, purché si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese