L'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 92/E del 30.10.2015, in merito al regime fiscale applicabile ai rimborsi chilometrici al dipendente che effettua con la propria vettura trasferte in un Comune diverso dalla sede di servizio, precisa che essi sono esenti da imposizione se l'ammontare dell'indennità è calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura, e la trasferta riguarda il tragitto " sede di lavoro - località di missione".
Se, invece, il tragitto è "domicilio del lavoratore - località di missione", il rimborso chilometrico è:
Con l'occasione, si segnala che sono state pubblicate di recente le nuove tabelle ACI applicabili per il 2016.