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Cass. civ., sez. lav., 26 novembre 2015, n. 24164
L'attività delle guardie giurate non può ritenersi ontologicamente discontinua o di semplice attesa o custodia, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 sulla limitazione dell'orario di lavoro, con equiparazione a quella dei custodi e guardiani diurni e notturni, previsti ai n. 1 e 2 della tabella di cui al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, ma la discontinuità delle loro mansioni può affermarsi solo se risulta da un accertamento in concreto compiuto caso per caso