Il nuovo redditometro non è retroattivo - Cassazione civile - Ordinanza n. 22744 del 6 Novembre 2015 (PDF - 8 pagine)
Il nuovo redditometro, introdotto dal DL n. 78 del 2010 ha effetto per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 2009 e seguenti: ciò in virtù della chiarissima norma di diritto transitorio: l’art. 22, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 statuisce che le modifiche apportate all’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 producono effetti "per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto".
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA