"Mobbing, onere della prova ed art. 2087 c.c." Cassazione civile sezione lavoro - Sentenza n. 24365 del 30 novembre 2015 (PDF - 10 pagine)
La responsabilità del datore di lavoro – art. 2087 c.c. - è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale; ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini di cui all’art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni; il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 2087 c.c. e responsabilità
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA