"Recupero credito occupazionale: nullo l’avviso ante tempus se non c’è l’urgenza" Cassazione Civile Sentenza n.23547 del 18 novembre 2015 (PDF - 8 pagine)
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di recupero di credito d'imposta - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
IL CASO
IL COMMENTO
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