Avviso nullo se non c'è l'urgenza - Cass n.23547/2015

Avviso nullo se non c'è l'urgenza - Cass n.23547/2015

Commento alla sentenza della Cassazione n. 23547 del 18.11.2015 "Recupero credito occupazionale: nullo l'avviso ante tempus se non c'è l'urgenza"

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Data: 14/12/2015
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"Recupero credito occupazionale: nullo l’avviso ante tempus se non c’è l’urgenza" Cassazione Civile  Sentenza n.23547  del 18 novembre 2015 (PDF - 8 pagine)

L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di recupero di credito d'imposta - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.

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IL CASO

IL COMMENTO

  1. Accertamento ante tempus: quadro normativo  e tesi pro contribuente
  2. Tesi pro Fisco: è legittimo l'atto emesso prima di 60 giorni dal pvc
  3. La sentenza annotata

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA



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