Obbligo di sicurezza per i collaboratori parasubordinati Cassazione civile sezione lavoro n. 24538 del 20.11.2015 (PDF - 10 pagine)
L'obbligo di un ambiente salubre è un obbligo anche nei confronti del collaboratore coordinato (co.co.pro/co.co.co) che per l’esecuzione del contratto debba operare all'interno dell’impresa. Nella presente sentenza infatti è di decisivo rilievo il disposto dell’art. 2087 c.c., in forza del quale, il datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la loro opera nell'impresa, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’art. 40, comma 2, c.p..
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 2087 c.c.: misure di sicurezza
2. Co.co.pro/co.co.co: art. 2087 c.c. e Jobs Act
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA