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Cass. civ., sez. Lav., 2 dicembre 2015, n. 24536
In materia di previdenza, la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del solo mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie; invece, la fattispecie dell'evasione ricorre qualora manchi anche uno solo degli altri necessari adempimenti, come la presentazione delle denunce mensili. Ove il datore di lavoro, ritenuto conforme l'inquadramento dei lavoratori alle previsioni collettive, abbia su queste basi effettuato le dovute registrazioni e provveduto ad effettuare i versamenti dei contributi, la sopravvenuta debenza di un ulteriore obbligo contributivo derivante da accertamento amministrativo configura una mera omissione contributiva e non la più grave fattispecie dell'evasione.