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Cass. civ., sez. lav., 2 dicembre 2015, n. 24530
Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare ed addebito contestato è devoluto al Giudice di merito (nel caso di specie, il giudice ha considerato il comportamento del lavoratore – aver rubato all’azienda un bene del valore di euro 2,90 – così illegittimo da comportare il licenziamento). La valutazione di quest'ultimo non è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da una motivazione sufficiente e non contraddittoria.