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Cass. civ., sez. lav., 1 dicembre 2015, n. 24438
L'art. 16 della legge n. 56 del 1987, al quale rinviavano l’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e la legge regionale della Sicilia n. 12 del 1991, dispone che le assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni (compresi gli enti pubblici non economici tra i quali era incontestatamente ricompreso il Teatro di Catania, il quale aveva rivestito personalità giuridica di diritto privato – nel caso in esame il fabbro - soltanto nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2002) dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionaii, per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, devono avvenire sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. La norma prevede anche che i lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.