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Cass. civ., sez. lav., 1 dicembre 2015, n. 24427
Va esclusa, in capo all'associato in partecipazione, l'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui gli elementi caratterizzanti siano di incerta interpretazione. (nel caso in esame non snatura la causa del contratto che l’associato non partecipi anche alle perdite (ferma la condivisione del rischio d’impresa), atteso che l’art. 2554 cc, primo comma, espressamente prevede una forma particolare di cointeressenza nella quale vi è la possibilità che le parti escludano l’associato dalla partecipazione alle perdite, e se l'art. 2553 cc, consente alle parti di determinare la quantità di partecipazione dell'associato agli utili, qualora, come nel caso di specie non risulti la partecipazione dell'associato alle perdite, risponde al sinallagma contrattuale voluto dalle parti, nel ricondursi almeno in parte allo schema negoziale dell’associazione in partecipazione, l’interpretazione della clausola dell’accordo in esame nel senso di una partecipazione percentuale al reddito netto e non al reddito lordo)