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Cass. civ., sez. lav., 24 novembre 2015, n. 23917
In tema di procedimento per la concessione della C.I.G.S., la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti ed in ordine all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma 7, della L. 223/1991, e tale violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, se non sono a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare.