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Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2015, n. 23698
L'art. 2103 c.c. va interpretato nel senso che, nei casi di legittime scelte imprenditoriali comportanti interventi di ristrutturazione aziendale, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse - ed anche inferiori - a quelle precedentemente svolte, senza modifica del livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato del codice civile se essa rappresenta l'unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento.