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Cass. civ., sez. lav., 18 novembre 2015, n. 23825
Il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e come tale, da un lato, non richiede impugnazione nel termine di decadenza di cui all'art. 6 della L. 604/1966 e, dall'altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio.