Agevolazioni alle ONLUS e obbligo di bilancio . Cassazione civile Sentenza n. 16726 del 12 Agosto 2015
Gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato ex artt. 111, D.P.R. n. 917 citato, in materia di Irpeg e 4, D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di Iva, a condizione dell'inserimento, negli atti costitutivi e negli statuti, delle clausole dettagliatamente indicate nell'art. 111, comma 4 quinquies, D.P.R. n. 917 del 1986 (ora art. 148), nonché dell'accertamento che la loro attività si svolga in concreto nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole citate. La suindicata normativa in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo, costituisce deroga alla disciplina generale di cui agli artt. 86 e 87, D.P.R. n. 917, con la conseguenza che l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione, è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c..
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA