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Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 d.l. n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), conv., con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 111/2011, dell'art. 11 d.l. 29 n. 216/2011 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), conv., con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 14/2012, e dell'art. 12 d.l. n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), conv., con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 135/2012 - che censurano le suddette norme nella parte in cui hanno disposto il trasferimento del personale dipendente di Anas s.p.a., in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali (I.v.c.a.) alla data del 31 maggio 2012, dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e poi alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - sono manifestamente inammissibili per carenza di motivazione, non avendo i giudici rimettenti valutato se Anas s.p.a. debba considerarsi o no "pubblica amministrazione" ai fini dell'applicazione dell'art. 31, d.lg. n. 165/2001.