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CGCE, sez. I, 11 novembre 2015, C-422/14
La direttiva 98/59 deve essere interpretata nel senso che il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso rientra nella nozione di «licenziamento» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della medesima direttiva (la Corte si è così pronunciata nella controversia relativa al licenziamento di un dipendente da parte di una società spagnola).