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CGCE, sez. VI, 11 novembre 2015, C-219/14
La clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro e l'articolo 7 della direttiva 2003/88 devono essere interpretati nel senso che il calcolo delle ferie annuali retribuite spettanti al lavoratore dev'essere effettuato secondo gli stessi principi, indipendentemente dal fatto che si tratti di determinare l'indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute dovuta nel caso in cui si ponga fine al rapporto di lavoro oppure di determinare il saldo delle ferie annuali retribuite in caso di mantenimento del rapporto di lavoro (la Corte si è così pronunciata nell'ambito di una controversia promossa da un cittadino inglese in merito al calcolo dell'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute dovute in seguito alla cessazione del suo contratto di lavoro).