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Cass. civ., sez. lav., 09 novembre 2015, n. 22824
Il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6, legge n. 604 del 1966 e, quindi, non attiene solo all'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche all'inefficacia di tale impugnativa, se nei successivi 270 giorni, l'interessato non provvede al deposito o della domanda giudiziale o della richiesta di conciliazione avanti la Direzione Territoriale del lavoro