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Con il verbale di accordo dell’8 ottobre 2015, Enav con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltratrasporti e Ugl Trasporti hanno definito la nuova disciplina del congedo parentale applicabile dal 12 ottobre 2015 al personale Enav. In sostanza, per i periodi di congedo richiesti fino al 3° anno di età del bambino, è confermato il trattamento economico fissato dal c.c.n.l., vale a dire un’integrazione del 50% dell’indennità del 30% per i primi 2 mesi, per un totale dell’80%, ed un’integrazione del 10% dell’indennità del 30% per gli ulteriori 4 mesi, per un totale del 40%. Per i periodi di congedo richiesti dal 3° al 6° anno di età, verrà applicata l’indennità prevista dalla legge.