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Cass. civ., sez. lav., 02 novembre 2015, n. 22353
E’ illegittimo il licenziamento di un dipendente che ha utilizzato la casella di posta elettronica ed ha navigato in internet a fini personali, se non ha sottratto una quantità di tempo rilevante alla propria prestazione lavorativa, in quanto la mancanza disciplinare esiste ma non è tale da giustificare la risoluzione del rapporto.