"Ripetizione del patto di prova" Cassazione lavoro n. 22286/2015 (PDF - 8 pagine)
La ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se essa, in base all'apprezzamento del giudice di merito, risponda alla necessità dell'imprenditore di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per l'intervento di molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Patto di prova ed art. 2096 c.c.: scopo e funzione
2. Reiterazione del patto di prova
2. 1 Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA