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Cass. civ., sez. lav., 30 ottobre 2015, n. 22286
La ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se essa, in base all'apprezzamento del giudice di merito, risponda alla suddetta causa, permettendo all'imprenditore di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per l'intervento di molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute (nella specie, il lavoratore aveva ampiamente dimostrato una capacità di adottamento a contesti geografici ed ambienti diversi avendo subito 5 spostamenti in un anno e mezzo.