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Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con nota 6 novembre 2015, n. 91 prende atto della sentenza TAR del Lazio n. 12457/2015, che accoglie il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale per l'annullamento del Decreto 24 settembre 2014, n. 202. Il decreto ministeriale prevedendo la laurea tra i requisiti di iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione, di fatto escludeva i ragionieri sprovvisti di laurea ma pienamente abilitati alla funzione di gestore delle crisi in quanto iscritti alla sezione A dell'Albo dei commercialisti.