Il compenso spettante al giornalista pubblicista che abbia prestato le proprie competenze professionali alle dipendenze di una società editrice - qualora sia certo nell'an, ma non nel quantum - può essere determinato dal giudice in via equitativa ex art. 432 c.p.c. e tale statuizione, secondo la Corte di Cassazione, non è censurabile in sede di legittimità, salvo che sia dimostrata l'insussistenza dei presupposti su cui la decisione è stata fondata, ovvero sia in essa riscontrabile un vizio di motivazione. Questa la decisione della Corte di Cassazione civile sezione lavoro nella sentenza n. 6777 del 4 aprile 2015.
"Il compenso al giornalista collaboratore fisso può essere determinato dal giudice in via equitativa" Cassazione lavoro . 6777 - 2015 (PDF - 10 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA