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Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 2015, n. 21430
In tema di trasferimento d'azienda, gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge n. 428 del 1990, art. 47, primo comma, nella formulazione della norma anteriore alla modifiche apportate dal d.lg. n. 18 del 2001, vanno assolti, ove siano presenti rappresentanze sindacali costituite a norma dell'art. 19 legge n. 300 del 1970, nei confronti delle medesime e delle relative associazioni di categoria, mentre, ove non siano presenti rappresentanze sindacali nelle unità produttive interessate dal trasferimento, nei confronti delle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.