La parziale divergenza tra la situazione indicata con la comunicazione iniziale di apertura della procedura di mobilità e quella di fatto determinatasi al momento conclusivo in cui vengono adottati i provvedimenti di recesso, non costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 4 e 24 legge n. 223/1991. Ragion per cui la procedura di recesso da parte datoriale è corretta e non censurabile in sede di legittimità. Questo viene ribadito dalla cassazione sezine lavoro nella sntenza n. 21231 del 20 Ottobre 2015.
Licenziamento collettivo e iter procedurale - Cass. Lavoro n. 21231 del 20 Ottobre 2015 (PDF - 14 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Licenziamento collettivo ed iter processuale
2. Comunicazione della procedura ed accordo sindacale
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA