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Cass. civ., sez. lav., 20 ottobre 2015, n. 21231
La parziale divergenza tra la situazione indicata con la comunicazione iniziale di apertura della procedura di mobilità e quella, di fatto determinatasi, al momento conclusivo in cui vengono adottati i provvedimenti di recesso, non costituisce violazione delle norme di cui agli artt. 4 e 24 legge n. 223/1991