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Cass. civ., sez. lav., 20 ottobre 2015, n. 21264
Per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica, in cui l'elemento della subordinazione risulta attenuato, prevalendo quello della collaborazione, sono aspetti qualificanti la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando in contrario nè la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, nè l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, nè la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore.