L'abrogazione dell'art. 32 comma 5, della l. 183/2010, c.d. Jobs act, ad opera dell'art. 55 d.lgs. n. 81/2015 ha effetto limitato ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del citato decreto n. 81/2015 (in relazione ai quali troverà applicazione l'omologa disposizione prevista dall'art. 28 c. 2 d.lgs. 81/20015) e non già a quelli stipulati anteriormente, ai quali dunque continua ad applicarsi l'art. 32 comma 5, della l. 183/2010. Questa la decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Roma nella sentenza del 21 ottobre 2015.
"Trasformazione del contratto a termine e Jobs Act" Trib. Roma sez.lavoro - Sentenza 21 Ottobre 2015 (PDF 9 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Nullità del contratto a termine e valutazione del rischio (art. 3 del D. Lgs. 368/2001)
2. Conseguenze economiche in caso di nullità del termine: art. 32 della L. 183/72010 ed art. 28 d.lgs. 81/2015
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA