Ai fini delle imposte dirette la cessione di un fabbricato da demolire da parte di una persona fisica (non nel’esercizio di attività di impresa) deve essere riqualificata come cessione di area edificabile ai sensi dell’art. 67, comma 1 lett. b) del TUIR con conseguente tassabilità, senza limiti temporali, della plusvalenza realizzata. In ambito Iva, ciò che invece rileva è l’oggettività della transazione a prescindere dalla destinazione (soggettiva) impressa dall’acquirente al bene.
Cassazione civile Sentenza n. 16983 del 19 Agosto 2015 (PDF - 10 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Cessione di aree edificabili con fabricato da demolire: qualificazione ai fini delle imposte dirette e IVA secondo la prassi e la giurisprudenza
2. La riqualificazione degli atti nell’ambito dell’imposta di registro
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA