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Non è esclusa la responsabilità penale del contribuente che omette di effettuare il versamento IVA a causa della crisi di liquidità dell’impresa dovuta all’interruzione dei rapporti commerciali con l’unico committente.Questa la decisione della Corte di Cassazione penale nella sentenza n. 37637 del 17 settembre 2015.
"La perdita dell’unico committente non esclude il reato di omesso versamento IVA" Cassazione penale n. 37367 del 17 settembre 2015 (PDF - 6 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA