È legittimo il patto di demansionamento che, sottoscritto dal lavoratore con consenso non affetto da vizi della volontà, gli attribuisca mansioni inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, in mancanza di diverse soluzioni alternative all'estinzione del rapporto di lavoro: a tale condizione essendo equiparabile la fattispecie integrata da presupposti fattuali prodromici al licenziamento (quali, nel caso di specie, il rifiuto di trasferimento a sede di lavoro diversa, distante oltre centocinquanta chilometri da quella di precedente prestazione dell'attività lavorativa, non più ivi esercitabile nelle mansioni medesime o corrispondenti, per soppressione della relativa unità). Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione lavoro nella sentenza n. 19930 del 6 Ottobre 2015.
"Patto di demansionamento e consenso del lavoratore" Cass.lavoro n.19930/2015 (PDF - 12 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 2103 c.c. (pre-riforma JOBS ACT) e dequalificazione professionale
2. Soppressione del posto di lavoro e dequalificazione lecita
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA