In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza, gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del d.lgs. 81/2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.Queste le conclusionei della Corte di Cassazione penale IV sezione nella sentenza N. 40043 del 5 Ottobre 2015.
"Delega delle funzioni e sicurezza sul lavoro" Cass. Penale 40043/2015 (PDF 8 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Delega delle funzioni
2. Comportamento abnorme del lavoratore
3. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA