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Cass. civ., sez. lav., 29 settembre 2015, n. 19300
In tema di rapporto di agenzia, il preponente, in forza dell'art. 1749 cod. civ., non soltanto nella sua vigente formulazione, ma anche in quella antecedente alla novella recata dall'art. 4 del d.lgs. 65/1999, è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova analogica applicazione l’art. 2119 c.c., con il consequenziale diritto dell'agente recedente all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto.