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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 25 settembre 2015, n. 19026
Un accordo collettivo stipulato senza limite di durata (come nel caso di specie, quello aziendale del 3 luglio 1974) può essere disdettato da ciascuna delle parti contraenti, nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, cessando, conseguentemente, di avere efficacia. In caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione.